CENTINAIA DI ANIMALI SONO VITTIME DI MALASANITA' ANIMALE

SENZA ALCUNA TUTELA GIURIDICA E SENZA SPERANZA DI GIUSTIZIA

MALASANITA' IL KILLER SILENZIOSO: UNA PIAGA DA COMBATTERE

COSA FARE SE...... 

Molto spesso si verificano casi di decessi o menomazioni o danno degli animali per negligenze, prescrizioni e diagnosi sbagliate, condotte omissive , mancato soccorso da parte di medici veterinari. Casi di malasanità animale si verificano, altresì, quando vengono vìolate le basilari regole di correttezza deontologica che la professione veterinaria richiede o quando vi sono carenze strumentali ed organizzative delle strutture veterinarie. E' bene quindi conoscere, prevenire e combattere la malasanità animale. 

COSA FARE?

Il tuo Fido vittima di malasanità non è più con te o è rimasto menomato, ha subito inutili operazioni e cure sbagliate che gli hanno procurato danni irreversibili?

Secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza e della Cassazione, in sede civile spetta al medico veterinario e non al danneggiato (ovvero al familiare del cane o gatto) l’onere della prova, mentre rimane a carico del danneggiato provare il nesso tra condotta del medico veterinario negligente e morte o danno dell'animale. Per questo occorre la consulenza medico – legale di altro veterinario e ogni documentazione in possesso relativa a referti, analisi e cartella clinica, ricette e ricevute per poter accertare e supportare eventuali rimostranze e risarcimento danni.

Va ricordato che i veterinari hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale e devono comunicare gli estremi della stessa al cliente all'inizio di ogni prestazione ( DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali)

Art. 5: Obbligo di assicurazione:

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

ATTENZIONE: se il vostro animale è deceduto nell'ambulatorio o struttura veterinaria l'onere della prova spetta sempre e comunque al veterinario che lo aveva in cura.


COSA FARE IN CASO DI DECESSO DELL'ANIMALE: i passi giusti

1- fare eseguire l’autopsia da un Istituto Zooprofilattico (ce ne sono in ogni provincia) o Istituto Universitario Veterinario o Clinica Veterinaria privata diversa dalla struttura dove è deceduto l’animale e possibilmente in altra provincia rispetto a quella dove ha sede la struttura dove è deceduto l’animale.

- L’esame autoptico può essere anche disposto dall’Autorità giudiziaria che abbia ricevuto domanda di accertamento  medico legale tramite una richiesta inoltrata da un avvocato che rappresenti la parte lesa.

2- richiedere la documentazione clinica alla struttura veterinaria con una raccomandata A/R dando un tempo di risposta max di 7 gg ai sensi del codice deontologico veterinario.

3- Recarsi da un avvocato per valutare un’azione legale , ricordando che in materia di responsabilità medica vige l'obbligo di mediazione preventiva;

4-Inoltrare un esposto all’ordine professionale competente;

5- Informare gli organi di stampa.

QUANDO L’ANIMALE E' DANNEGGIATO:

1-Recarsi immediatamente da altro veterinario per indagare sulle cause e sui rimedi;

2-Farsi rilasciare la documentazione clinica dal veterinario precedente e farsi compilare una relazione clinica dal veterinario successivo come perito di parte medico legale (Ctp)

3-Recarsi da un avvocato per valutare gli estremi di un’azione legale risarcitoria sulla base della documentazione clinica in possesso e di altre eventuali relazioni del CTP (consulente medico di parte) qualora sia accertata una responsabilità professionale medico veterinaria.


NOTA BENE: Fatevi sempre rilasciare referti, diagnosi e prescrizioni scritte di ogni intervento terapeutico e indagine clinica effettuati sul vostro animale, fatevi sempre rilasciare fattura di ogni pagamento per le prestazioni ricevute (molti veterinari non rilasciano ricevute fiscali che comprovano il loro operato, malgrado siano obbligati per legge e non solo su richiesta del cliente, in caso di mancanza, segnalare alla Finanza) 


Qualora la condotta passiva o negligente del medico sia provata quale causa del decesso o danno dell’animale, si può procedere per due vie: 

a)- Rivolgersi ad un legale di fiducia per valutare se vi siano gli estremi per procedere ad una denuncia ai sensi dell'articolo 638 c.p. "Danneggiamento e uccisione di animali altrui"


Il risarcimento del danno per responsabilità medica è previsto come materia soggetta a Mediazione ai sensi del decreto legislativo n.28 del 4/03/2010, per il raggiungimento di un accordo risarcitorio tra le parti. Le parti, con l'intervento di un terzo (mediatore) possono dirimere una controversia tra loro intercorsa in tempi brevi. La procedura si può svolgere solo davanti ad un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ed inserito in apposito registro.  

b) Segnalare con un esposto dettagliato al competente ordine dei medici veterinari ( ogni provincia ha un suo ordine di competenza trovarlo su: www.fnovi.it 


 

pro memoria  

E' UN TUO DIRITTO:

- riavere indietro le radiografie, ecografie, analisi del sangue...etc con allegato un referto scritto 

- il soccorso del tuo animale anche fuori orario ambulatorio

- avere un numero di cellulare del veterinario per reperibilità in casi di urgenza fuori orario ambulatorio

- avere le regolari prescrizioni di ogni terapia farmacologica effettuata e la certificazione di ogni operazione chirurgica


Non pensate "a me non capita", in verità ,a tutti può capitare; non lasciatevi trovare impreparati e impotenti. Il tuo amico quattro zampe merita giustizia e più diritti di un abito danneggiato in lavanderia!